La corretta digitazione del PIN non può integrare ex se la prova della grave violazione del dovere di custodia che onera il cliente e dunque non può costituire ragione sufficiente di attribuzione al cliente stesso della esclusiva responsabilità patrimoniale per le operazioni fraudolentemente eseguite da terzi antecedentemente la comunicazione di blocco della carta smarrita (o sottratta o clonata). E’ onere dell’intermediario, quindi, dimostrare il dolo o la colpa grave del cliente al fine di potergli legittimamente addebitare il relativo intero ammontare.