La disciplina in materia di dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati dei defunti può essere esercitato da chi ha un interesse proprio (art. 9, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), anche in relazione “ai rapporti bancari e finanziari” riferibili al defunto (Delibera Garante per la protezione dei dati personali n. 273 del 23 novembre 2007). L’esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente (Garante per la protezione dei dati personali, provv. 17 luglio 2008, n. 1541439). Ne consegue che deve ritenersi censurabile la condotta della banca che abbia rilasciato copia dei documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius a fronte del pagamento delle commissioni contrattuali senza aver preventivamente informato le richiedenti della possibilità di acquisire, senza alcuna spesa, seguendo la via tracciata dalle “Linee guida” del Garante, “informazioni” relative ai rapporti bancari e finanziari della persona defunta, che avrebbero potuto rivelarsi sufficienti ai fini della redazione dell’inventario. Tale condotta, anche in considerazione del rilevante costo del servizio richiesto, deve ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza.