WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Dossier

Onere probatorio | Centrale rischi finanziari private | Segnalazione | Obbligo di preventiva comunicazione al cliente

Collegio di Roma, 17 giugno 2010, n.541

22 Giugno 2011

 

La normativa vigente e il Codice di autoregolamentazione prevedono che l’intermediario ha l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione all’EURISC, il sistema di informazione creditizie gestito da CRIF. La omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la illegittimità della segnalazione e l’obbligo per l’intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti nella banca dati. Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano impone agli intermediari di fornire la prova dell’avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando (come nel caso di specie) il cliente neghi di aver ricevuto la comunicazione di cui si discute.


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter