E’ irricevibile il ricorso avente ad oggetto un presunto credito vantato dal correntista nei confronti della banca e posto a fondamento della pretesa compensazione tra le parti laddove questo tragga origine dall’attività di promotore finanziario svolta dal ricorrente in esecuzione di un contratto di agenzia stipulato fra le parti. Tale attività ed il relativo contratto, infatti, non rientrano fra quelli inclusi nella competenza dell’ABF, al quale – ai sensi della normativa vigente – possono “essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari” mentre sono escluse “le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, tra le quali rientra proprio l’attività di promotore finanziario.