L’art.2-bis del D.L. n.185/2008 stabilisce, in via di principio, la nullità delle “clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare del conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero (…) indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente”. La medesima norma prevede altresì che tale principio possa essere derogato, ma solo attraverso un “patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto al cliente” e purché siano rispettate ulteriori condizioni riguardanti, tra l’altro, la misura massima del corrispettivo. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che la suddetta “deroga” richieda il rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali che mal si conciliano con la semplice proposta di modifica unilaterale delle condizioni.