WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Trasparenza | Oneri e commissioni

Collegio di Milano, 21 giugno 2010, n.573

23 Giugno 2011

 

I contratti di conti correnti bancari ed in generale i contratti bancari prevedono che l’intermediario dia periodicamente notizia al cliente dell’andamento dei loro rapporti a mezzo posta e ne stabiliscono il costo che viene addebitato sul conto corrente del cliente. Questo avviene anche per il pagamento di rate di mutui regolate su conto corrente. Appare perciò comprensibile la posizione assunta dall’intermediario che, dopo avere messo gratuitamente a disposizione le quietanze presso i propri uffici, di fronte alla pretesa della cliente di ottenerne l’invio al proprio indirizzo, non oppone un rifiuto, ma chiede il pagamento delle spese relative. Tuttavia, nel caso in cui il cliente contesti di aver ricevuto le suddette quietanze, sarà onere probatorio della banca dimostrare che l'invio è correttamente avvenuto.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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