Nel caso in cui il ricorrente contesti le modalità con le quali la banca, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe liquidato l’imposta sul capital gain in relazione a due operazioni di vendita di azioni – in particolare eccependo che l’intermediario, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe sbagliato nel determinare il prezzo medio di acquisto delle azioni, e, per effetto di tale asserito “errore”, a seguito delle operazioni di vendita sopra citate, sarebbe stata determinata erroneamente una plusvalenza, con conseguente imposizione dell’imposta, in luogo della minusvalenza effettivamente patita – non può essere accolta la richiesta di “un rimborso forfettario esentasse pari ad euro 1.000,00 per il comportamento omissivo sinora tenuto [… e per i] danni patrimoniali indiretti cagionati (impossibilità di procedere a dismissioni mobiliari senza applicazione di imposta) e [per le] spese sostenute”, posto che, da un lato, non può non rilevarsi che le eventuali minusvalenze realizzate potranno essere portate in deduzione con eventuali plusvalenze nel futuro, dall’altro lato, non appare in alcun modo provato che il cliente abbia rinunciato alla vendita di strumenti finanziari proprio per il fatto di non poter compensare minusvalenze con plusvalenze né risultano in alcun modo documentati i “danni patrimoniali indiretti” dei quali l’istante chiede il risarcimento.