Il divieto posto dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo introdotto dalla legge 12 agosto 2006) di applicare le spese relative a servizi aggiuntivi, come quelle per il trasferimento dei titoli, presuppone la contestuale estinzione del rapporto, stante la ratio normativa volta a garantire la concorrenza fra gli intermediari; di conseguenza, tali spese sono dovute laddove il trasferimento si configuri come operazione autonoma e, comunque, svincolata dalla chiusura del relativo dossier.