I tempi e i modi dell’interlocuzione assicurata dalla banca con il cliente, in cui si rilevano palesi ritardi nell’assolvimento dei doveri di riscontro, si manifestano in palese violazione (almeno) delle (univoche) Disposizioni regolamentari e di vigilanza della Banca d’Italia. In tal senso, in osservanza della comunicazione della Banca d’Italia del 22 ottobre 2007 (cfr. Bollettino di vigilanza n. 10/2007), l’intermediario, nell’ipotesi di esercizio dell’autonomia gestionale dell’intermediario che comporti un diniego, deve fornire riscontro con sollecitudine al cliente. In tali occasioni anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.