Nel deposito bancario a vista la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il depositante può richiedere la restituzione delle somme in deposito, cioè dal giorno stesso della costituzione del rapporto o dall’ultima operazione compiuta. Quando non è concesso un termine, la banca è tenuta a restituire le somme in deposito non immediatamente o all’atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante. Ed è da tale richiesta non accolta dalla banca che va fatto decorrere il termine di prescrizione. La facoltà del depositante di richiedere la restituzione in qualsiasi momento delle somme in deposito, infatti, non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge con la relativa richiesta.