Le lettera con cui il ricorrente, in riferimento a una non meglio precisata “discordanza” delle risultanze del conto corrente bancario, ha chiesto all’intermediario il “dettaglio analitico” di due addebiti per “commissione per la messa a disposizione fondi”, non appare idonea ad essere qualificata come reclamo. L’assoluta genericità di una siffatta comunicazione, la quale si presenta come una semplice richiesta di informazioni, fa si che la stessa possa obiettivamente preludere a qualsiasi successiva richiesta, e che, anzi, nemmeno sia possibile intuire ancora l’esistenza di doglianze rivolte al conteggio delle commissioni e meno che mai alle modalità della loro introduzione. In una simile ipotesi, ne deriva l’irricevibilità del ricorso presentato all’ABF contro l’Intermediario.