Deve ritenersi legittimo il comportamento della banca che ha respinto la richiesta di richiesta di erogazione della somma finale del mutuo fondiario, subordinandola alla cancellazione delle due formalità pregiudizievoli intervenute medio tempore (pignoramento immobiliare ed ipoteca giudiziale sull’immobile). Infatti, pur osservando che il creditore ipotecario non viene pregiudicato dalle formalità successive all’iscrizione dell’ipoteca (formalità che sono prive di effetto nei suoi confronti), è altrettanto vero, tuttavia, che la sua tutela non può essere ristretta nell’ambito esclusivo di questa garanzia reale. È noto, infatti, che il debitore risponde del proprio debito con tutti i propri beni (art. 2740 c.c.), mentre l’unico limite che tocca il creditore ipotecario concerne il fatto che egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca (art. 2911 c.c.).