Al fine di fornire indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela, si evidenzia come i tempi e i modi dell’interlocuzione assicurata dalla banca con il cliente, in cui si rilevano palesi ritardi (anzi, nel caso in esame, gravi omissioni) nell’assolvimento dei doveri di riscontro, si manifestano in violazione delle disposizioni in materia della Banca d’Italia che, in più occasioni, hanno espressamente previsto che “… è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente”. In particolare, le stesse Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, relativamente alla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. XI, par. 3, espressamente prevedono: “Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Le procedure prevedono: …. i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo”.