Al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della certificazione delle minusvalenze, contestualmente al trasferimento dei titoli presso altro intermediario, è onere del cliente dimostrare che nell’arco temporale intercorrente tra il trasferimento dei titoli presso l’altro istituto bancario e la ricezione della certificazione delle minusvalenze, gli siano state addebitate imposte sul capital gain relative a plusvalenze realizzate con operazioni poste in essere per il tramite del nuovo intermediario, imposte che lo stesso cliente non avrebbe pagato se, ricevendo tempestivamente la certificazione suddetta, avesse potuto dedurre le minusvalenze ivi indicate dalle plusvalenze successivamente accumulate.