Il termine massimo di dodici mesi di cui all’art. 5, comma 1, della Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275, deve ritenersi prescritto a pena d’irricevibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Con tale disposizione, infatti, il regolatore ha voluto evidentemente negare accesso ai ricorsi proposti da soggetti che, avendo lasciato trascorrere un significativo lasso di tempo dalla presentazione delle proprie doglianze all’intermediario, hanno con ciò dimostrato di non avere un reale e sostanziale interesse a coltivare le proprie rivendicazioni nei confronti dell’intermediario stesso.