Non vi è alcuna ragione sistematica che induca a restringere la cognizione dell’ABF ai soli casi di responsabilità contrattuale delle banche nei confronti dei clienti e ad escluderne per converso le fattispecie di responsabilità extracontrattuale come quella che qui ci occupa. La definizione di “cliente” dettata dalla citata normativa, infatti, è funzionale alla delimitazione della categoria socioeconomica di appartenenza dei soggetti che entrano in contatto (contrattualmente o per via extracontrattuale) con le banche in relazione al compimento, da parte di queste ultime, di atti tipicamente corrispondenti, quanto al loro contenuto, alla prestazione di servizi bancari, ovvero strumentali e accessori, anche qui secondo una valutazione di tipicità, alla prestazione di servizi ed operazioni bancari (nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto l’erronea segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo anziché di quello dell’effettivo cattivo pagatore, proprio omonimo e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso).