Nel caso in cui il ricorrente deduca l’erronea segnalazione in Centrale Rischi del proprio nominativo anziché di quello dell’effettivo cattivo pagatore, proprio omonimo e nato nello stesso giorno ma in un luogo diverso, il risarcimento del danno – indicata in € 272 la differenza tra l’ultima rata pagata alla Banca originaria mutuante e la prima rata versata, a decorrere dal febbraio 2010, alla banca subentrata nel rapporto di finanziamento – può essere quantificato moltiplicando detto importo di € 272 per n. 6 mesi di ritardo dell’operazione di surroga (€ 272 x 6 = € 1.632), posto che questa richiede, di regola, un paio di mesi per essere espletata (tanto più che il periodo indicato dal ricorrente si colloca a cavallo del periodo delle ferie estive del 2009). Vanno inoltre riconosciuti il danno morale (disagio psicologico, lesione della reputazione) e le spese affrontate per attivarsi nei riguardi della banca a seguito della scoperta della segnalazione avvenuta per errore.