E’ irricevibile il ricorso con cui la ricorrente sostenga l’invalidità per vizio del proprio consenso di un contratto di fideiussione stipulato in data 8.6.2006, controversia questa che attiene evidentemente alla fase genetica del contratto, posto che Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate da Banca d’Italia il 18 giugno 2009 prevedono all’art. 4 che “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”.