Laddove il contratto preveda che cliente è responsabile delle operazioni “eseguite con tecniche di comunicazioni a distanza mediante l’utilizzo di specifici codici di sicurezza comunicati dalla banca”, risulta evidente la colpa grave dello stesso per inosservanza degli obblighi di diligente custodia dei codici di accesso nell’ipotesi in cui i movimenti contestati siano stati regolarmente eseguiti attraverso la creazione di carte virtuali ottenute mediante identificazione con codice utente e password, a suo tempo affidati alla sua personale custodia, escludendosi ogni forma di clonazione.