Appare evidente la violazione da parte dell’intermediario del dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza imposta dall’osservanza dell’art. 1176/2 c.c., laddove lo stesso, omettendo di predisporre gli accorgimenti più idonei a proteggere il sistema di trasmissione dati e di rilevazione di ogni anomalia, non abbia rilevato alcuna anomalia nel compimento di ben nove operazioni di ricarica, ciascuna di euro 501,00, eseguite in un breve lasso di tempo (15.11./4/12/2009), pur essendo già presenti, all’epoca del fatto, dispositivi tecnologici più raffinati, sicuri e affidabili di quelli in concreto adottati e, perciò, maggiormente adeguati rispetto all’obbiettivo di offrire al cliente un ulteriore livello di protezione.