L’utilizzo prevalente della linea di credito per l’operatività in derivati negoziati attraverso la stessa banca comporta la prevalenza della finalità d’investimento su quella tipicamente attribuita al contratto bancario di apertura di credito. Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 in merito all’esclusione delle “controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e [delle] altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, la controversia avente un simile oggetto non è conoscibile dall’Arbitro Bancario Finanziario.