Il meccanismo previsto dall’art. 118 TUB presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.). In caso di contestazione da parte del cliente, quindi, grava sulla banca l’onere della prova circa il corretto invio della suddetta comunicazione.