La disposizione di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 223/2006, come modificata in sede di conversione dalla legge n. 246/2006, prevede che, nei contratti di durata, il cliente ha – “in ogni caso” – sempre facoltà di recedere senza penalità e spese di chiusura. Il divieto di applicare spese di chiusura riguarda anche quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell’estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario). Non contrasta peraltro con il divieto in esame la richiesta ai clienti di un rimborso delle spese sostenute dall’intermediario in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l’intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (es. documento di sintesi).