Al fine di determinare grado di diligenza che si può richiedere all’intermediario in relazione all’erogazione del servizio di home banking deve tenersi presente che, laddove esistessero, al tempo dei fatti all’origine della vertenza, già mezzi più efficienti per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica, si deve ritenere che un sistema di protezione ad un solo fattore – composto da due soli codici di accesso, non variabili di volta in volta (oltre ad un “identificativo utente” e un codice “operatore”) – per permettere l’esecuzione di disposizioni bancarie, non può essere considerato misura sufficiente a proteggere adeguatamente il cliente.