Nel caso in cui il rapporto sia limitato al portatore ed al traente, non essendovi alcun girante, non sembra sussistere alcun obbligo di protesto a carico della banca. Il protesto, infatti, non risponde ad esigenze di ordine pubblico ma nasce come onere della parte. Esso è rivolto ad evitare, soprattutto, che il portatore dell’assegno non perda l’azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, mentre espressamente previsto che l’azione del portatore nei confronti del traente rimane impregiudicata anche in mancanza di protesto.