L’erroneità la segnalazione dei cointestari del mutuo nell’archivio CRIF riconducibile ad un disguido telematico, avvenuto in occasione della rinegoziazione del tasso di interessa è circostanza di per sé idonea a radicare una responsabilità dell’intermediario per false o inesatte informazioni, con conseguente risarcibilità dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.