Al fine di migliorare i rapporti con la clientela, si evidenzia come l’intermediario, nei casi in cui non ritenga di accogliere l’istanza di finanziamento, deve, comunque, fornire riscontro con sollecitudine e, nell’occasione, verificare la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. In tal senso, l’eccessiva durata dell’istruttoria e le reiterate integrazioni documentali richieste al richiedente, pur non integrando gli estremi per configurare una responsabilità precontrattuale, possono indurre nel medesimo un affidamento circa l’esito positivo dell’istruttoria, dovendosi perciò ritenere la condotta dell’intermediario come non pienamente consona ad una corretta e trasparente gestione dei rapporti con la clientela.