A fronte di un'accertata frode on line sul conto corrente del cliente, il fatto che, da un lato, questo non abbia mai ricevuto una e-mail con invitato a loggarsi ad un link e ad inserire i suoi dati e quelli della sua carta, dall'altro, lo stesso non abbia mai utilizzato la carta bancomat “per acquisti on line”, impiegando altresì la diligenza richiesta nella conservazione della carta e dei codici necessari per l’accesso al canale telematico e il compimento di operazioni on line, porta a ritenere che l’intermediario non abbia adottato la diligenza necessaria nel consentire l’utilizzo del conto corrente anche in via telematica, che per le sue peculiarità richiede l’adozione di misure di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente. Ai fini della determinazione del rimborso, si può fare riferimento al principio di cui all’art. 1711 c.c. in considerazione della evidente mancanza di un ordine imputabile al cliente mandante, con il conseguente addossamento all’intermediario delle operazioni disconosciute.