Laddove la segnalazione “a sofferenza” sia avvenuta a distanza di un lungo lasso di tempo (oltre 2 mesi) dalla scadenza dell’impegno, deve ritenersi che, nella sostanza, tale intervallo temporale valga a superare la concreta rilevanza, sotto il profilo risarcitorio, della incontestabile mancanza di avviso al cliente. Il danno che sarebbe stato possibile evitare se dell’informazione il soggetto avesse goduto, infatti, non può ritenersi conseguire al difetto di comunicazione addebitato alla banca, posto che l’intervallo temporale successivamente riconosciuto al cliente per l’adempimento, è da ritenere abbia ampiamente rimosso dalla serie eziologica del danno lamentato l’essenzialità della (in effetti mancata) comunicazione inerente l’imminenza della registrazione dei dati in Centrale Rischi.