Con riferimento al “servizio di tesoreria”, il quale non presenta fra l’intermediario tesoriere e il cliente alcun rapporto contrattuale diretto, l’art. 217 del decreto legislativo n.267/2000 (Ordinamento degli Enti Locali), seppur non configura una incondizionata posizione giuridica soggettiva del beneficiario (giacché può ritenersi esistente soltanto nei limiti del rispetto delle indicazioni fornite dall’Ente all’intermediario tesoriere), attribuisce al terzo creditore un’azione diretta. Deve quindi ritenersi affermarsi la competenza dell’Arbitrato Bancario Finanziario a decidere delle controversi nelle quali si contestino le irregolari modalità di esecuzione delle indicazioni fornite all’intermediario tesoriere da parte dell’Ente pubblico territoriale.