Non sussiste fra l’intermediario che ha consentito l’incasso degli assegni ed il cliente alcun rapporto contrattuale diretto, che possa servire a delimitare e configurare i “limiti ed i contenuti” dei rispettivi comportamenti. Ne consegue, stante l’assenza di siffatto rapporto contrattuale, l’incompetenza dell’ABF a decidere della controversia instaurata fra tali soggetti e, per l’effetto, l’irricevibilità del relativo ricorso (nel caso di specie, la ricorrente, nell’evocare avanti l’ABF l’intermediario, specificava: a) di aver maturato il diritto ad un risarcimento danni nei confronti di un ente pubblico territoriale; b) che, a fronte di tale diritto, il predetto ente aveva emesso un mandato di pagamento con l’ordine, per altro intermediario, che gestiva il servizio di tesoreria, di liquidare il predetto importo con l’emissione di un assegno circolare non trasferibile; c) che, per l’estinzione del mandato, l’intermediario tesoriere aveva invece emesso cinque assegni circolari; d) di non aver mai ricevuto i 5 assegni e di aver incassato (a seguito del blocco dell’assegno corrispondente) esclusivamente una somma inferiore direttamente presso lo sportello della Tesoreria; e) di essere venuta a conoscenza che i quattro assegni a lei intestati, dopo essere stati trafugati nel corso di una rapina ad un ufficio postale, sarebbero stati versati (previa girata con firma certamente apocrifa) su un conto corrente aperto presso il resistente intermediario e, successivamente, “regolarmente” incassati).