La clausola contrattuale relativa alla determinazione della parte variabile del tasso di interesse da applicare semestralmente alle rate in scadenza secondo questa è costituita dall’Euribor a sei mesi “calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, rilevato per valuta 30 giugno e 31 dicembre […] antecedente la decorrenza di ciascuna rata”, deve essere interpretata nel senso che il parametro da utilizzare per la determinazione del tasso di interesse è l’Euribor riferito solo “per valuta” al 30 giugno, indipendentemente cioè dalla data di rilevazione.