In assenza di alcuna disposizione, atto o fatto che abbia generato il diritto del ricorrente a contrarre con l’intermediario il rapporto di conto corrente al quale il primo aspira nei confronti del secondo, questi non risulta specularmente obbligato a contrarre alle condizioni ritenute da quello in assenza di una fonte che in tal modo abbia agito, modificando l’altrimenti naturale situazione di libertà d’azione, sul patrimonio giuridico della parte oblata (nel caso di specie, il cliente contestava all’intermediario la mancata apertura di un conto corrente motivata dalla difformità tra i dati anagrafici contenuti nel codice fiscale e quelli risultanti dalla carta di identità, nel senso che nella carta di identità figurava il nome tri-partito mentre nel codice fiscale risultava solo il primo dei nominativi).