Nelle “carte di credito trilaterali”, abilitate alle funzionalità proprie di una carta di credito e ai servizi bancomat e bancomat pos, sono riuniti due differenti prodotti disciplinati in maniera autonoma all’interno delle condizioni contrattuali accettate dal cliente. Più specificamente, il servizio di carta di credito è gestito direttamente dalla banca emittente (appartenente allo stesso gruppo bancario) ed è regolato dalle “disposizioni generali” e dalle “condizioni generali di contratto carta di credito”, mentre i restanti servizi (bancomat, pago bancomat, fastpay e altri servizi “banca”) sono gestiti dalla banca collocatrice e regolati dalle medesime “disposizioni generali” nonché dalle “condizioni generali di contratto per i servizi gestiti dalla banca”. In tale ipotesi deve ritenersi che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti (cliente, banca emittente e banca collocatrice) possa essere inquadrato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenta solo una modalità esecutiva del contratto. Ne consegue la piena legittimazione passiva della banca collocatrice nei confronti del cliente per la contestazione dell’addebito di talune spese effettuate da terzi a mezzo la carta di credito precedentemente rubata.