Il rischio della frode informatica mediante phishing non può essere posto a carico del cliente, salvo che non sia a lui imputabile un difetto di prudenza o di diligenza nella conservazione e custodia dei propri dati personali, nel qual caso troverebbero applicazione i principi in tema di concorso di colpa (nel caso di specie, il Collegio, in accoglimento delle ragione della ricorrente, evidenziava come: la carta fraudolentemente ricaricata era stata consegnata nella medesima data in cui risulta apposto il blocco cautelativo; inoltre, i movimenti della citata carta evidenziano una serie di operazioni di ricarica nella medesima data del rilascio, e a distanza di pochi minuti tra di loro. La tempistica e la sequenza delle operazioni (ricariche/prelievo), infatti, avvaloravano l’ipotesi di frode informatica sollevata dalla ricorrente).