Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge di cui all’art. 8 D.L. n. 7 del 2007 – il quale prevede che, laddove la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo – deve venire computato, come dies a quo, quello previsto dall’art. 2, comma 3, D.L. n. 78 del 2009, ossia quello della “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a prescindere dall’imputabilità a quest’ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il tenore letterale della disposizione risulta chiaro, infatti, nel subordinare l’obbligo di risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni.