In materia di servizi on line, è da ritenere responsabile l’intermediario che non abbia adottato la diligenza necessaria nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line, che per le sue peculiarità richiede l’adozione di presidi di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente. In tal senso, la banca il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c., predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l’accesso fraudolento di terzi (nel caso di specie, l’intermediario si era limitato a predisporre un sistema di sicurezza all’accesso ad internet basato sulla corretta digitazione dei codici (USER ID e PASSWORD), tralasciando altri sistemi di protezione adeguati agli standard esistenti sotto il profilo tecnico, quali l’adozione di un terzo livello di protezione basato su una serie numerica casuale, un sistema di allerta tramite sms, un limite giornaliero o mensile all’ammontare delle operazioni internet).