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Dossier

Bancomat e carte di debito | Applicabilità ratione temporis | Art. 60 della Direttiva n. 2007/64/CE

Collegio di Roma, 02 luglio 2010, n.665

24 Giugno 2011

 

L’art. 60 della Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 2007, il pagatore sopporta, fino alla concorrenza massima di € 150,00, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o sottratto o di cui altri si è indebitamente appropriato; la franchigia di € 150,00 non si applica, con la conseguenza che le perdite rimangono a carico esclusivamente del pagatore, (soltanto) nel caso in cui questi abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Tale norma appare correttamente applicabile anche alle vicende sorte prima dell'attuazione della suddetta direttiva comunitaria nel nostro ordinamento interno. Infatti, non è irragionevole riconoscere che, anche prima della scadenza del termine per il loro recepimento, le disposizioni delle direttive comunitarie non siano prive di ogni rilievo negli ordinamenti nazionali.


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