Al fine di vagliare il grado di trasparenza delle clausole contrattuali relative alle commissioni applicate in sede di estinzione anticipata del finanziamento, devono ritenersi predisposte in violazione degli obblighi di trasparenza sanciti dalla legge (art. 2, comma 2, lett. c), c-bis), e), nonché art. 22 D.Lgs. n. 206/2005; articoli 116 e 117 D.Lgs. n. 385/1993) e dalle disposizioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (v. Provvedimento 25 luglio 2003), le clausole contrattuali che si limitino a prevedere le seguenti indicazioni: a) “Commissioni finanziarie – 4.549,50”; b) “Commissioni accessorie – 3.619,20”, senza alcuna altra specificazione idonea a chiarire l’esatta natura degli importi in questione. Un simile colpevole comportamento adottato dalla banca in sede di formazione del contratto, concreta la violazione degli obblighi riconducibili all’art. 1337 c.c. (buona fede nelle trattative), essendo obiettivamente riscontrabile nell’omessa trasparenza “una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale” del cliente.