L’art. 125, comma 2, del T.U.B., in base al quale “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo modalità stabilite dal CICR.”, va letto, in mancanza di ulteriori previsioni, unitamente al disposto dell’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, che stabilisce: “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo” (diversamente, nel caso di specie, la società finanziaria invocava la clausola contrattuale secondo cui in caso di “estinzione anticipata del prestito, la cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi relativi alle commissioni finanziarie e accessorie (…)”).