In assenza di specifici motivi, deve ritenersi non conforme ai principi di correttezza e dunque idonea ad assumere rilevanza sul piano della responsabilità precontrattuale, la condotta della banca che, ricevuta la bozza di atto di surroga inviata dalla banca “cedente” in data 29 aprile 2009, la restituisca assieme alle relative modifiche soltanto in data 14 agosto 2009, così impedendo, a fronte del trascorrere di un così ampio lasso di tempo, la conclusione della surrogazione in tempi ragionevoli.