In materia di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è da porsi in relazione con la lesione del c.d. interesse negativo, di talché acquistano rilievo le spese affrontate nel corso delle trattative, ai fini della conclusione del contratto, e la perdita di ulteriori occasioni di stipula con altri di un contratto ugualmente o maggiormente vantaggioso. Ne consegue che, in caso di responsabilità precontrattuale della banca nella surrogazione del mutuo, non può essere accolto un criterio di quantificazione riferito alla differenza tra l’importo della rata pagata alla banca “cedente” e quello che avrebbe corrisposto alla banca “subentrante” se si fosse regolarmente perfezionata la surrogazione, in quanto riferito non già all’interesse negativo bensì a quello positivo (il vantaggio che si sarebbe conseguito concludendo il contratto).