WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Autonomia contrattuale della banca | Rinegoziazione | Richiesta del cliente

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.711

24 Giugno 2011

 

A norma dell’art. 8, terzo comma, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. “Decreto Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40, «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata». Si evince, già dal testo della disposizione, che essa prevede non già un obbligo del creditore (cioè dell’intermediario), bensì una mera possibilità di rinegoziazione, subordinata alla volontà di entrambe le parti di addivenirvi. Ne deriva che la banca non può ritenersi obbligata a consentire alla richiesta formulata dal cliente.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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