A norma dell’art. 8, terzo comma, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. “Decreto Bersani-bis”), convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40, «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata». Si evince, già dal testo della disposizione, che essa prevede non già un obbligo del creditore (cioè dell’intermediario), bensì una mera possibilità di rinegoziazione, subordinata alla volontà di entrambe le parti di addivenirvi. Ne deriva che la banca non può ritenersi obbligata a consentire alla richiesta formulata dal cliente.