E’ nulla per violazione dell’art. 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. la clausola contrattuale avente ad oggetto la commissione definita quale “c.m.s. trimestrale per utilizzo del fido”, calcolata nella misura dell’1% ed applicata per tre trimestri nella misura di 300 euro a trimestre su un affidato di 30.000 euro. La commissione in questione, infatti, ricade nella seconda previsione della norma testé citata, non risultando correlata alle ipotesi indicate nella prima, ma la sua misura è palesemente superiore (1%) al limite previsto dalla legge (0,5%).