Si ravvisa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché di diligenza professionale, nella condotta dell’intermediario che respinga, o storni, un accredito sul conto di un cliente, desunta altresì: a) dall’ignoranza della rilevanza dell’IBAN; b) dal mancato bilanciamento tra l’interesse della banca cui era insorto un dubbio nato da una errata, ma irrilevante, compilazione del bonifico e l’interesse del cliente che l’ha indotta a respingere un bonifico legalmente corretto; c) dalla scarsa diligenza nell’avvertire immediatamente il cliente del mancato accredito.