L’erogazione o meno di un credito attiene strettamente alle scelte imprenditoriali della banca che, com’è ovvio, si avvale, prima di procedere alla stipula, di procedure di controllo interno che, nell’ambito di una riconosciuta autonomia, operano comunque nel rispetto di precisi parametri a presidio di una corretta gestione del credito. Il cliente così come non può vantare un diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere una erogazione di credito, non può neppure vantare un diritto alla conclusione positiva di una trattativa volta a realizzare la surroga attiva di un mutuo (nel caso di specie, la banca, al fine di concedere il mutuo, proponeva al cliente la stipula di polizze assicurative (vita e multi rischio) a protezione del mutuo stesso, con facoltà del cliente di proporre, in alternativa a quelle prospettategli, altre polizze sottoscrivibili con compagnie di suo gradimento, purché idonee a soddisfare le medesime esigenze. Di fronte all’indisponibilità del richiedente a sottoscrivere ogni sorta di programma assicurativo, la banca ha deciso di non concedere il finanziamento richiesto, trattandosi di autonoma decisione imprenditoriale presa alla luce dei parametri di rischio creditizio ai quali la banca intendeva adeguarsi).