In sede di rinnovo di contratti scaduti (nel caso di specie, contratti di affidamento) deve riconoscersi il diritto per la banca di pattuire nuove condizioni con la clientela, non essendo sindacabile la scelta negoziale posta in essere dalla stessa banca, alla quale comunque compete la facoltà di richiedere altresì garanzie aggiuntive, salvo nel caso in cui la richiesta appaia obiettivamente sproporzionata e contraria a principi di elementare buona fede contrattuale e precontrattuale.