La semplice menzione della spesa nel foglio informativo (nel caso di specie, spese di istruttoria), documento avente carattere e funzione di informazione preventiva e generale, non è ovviamente sufficiente a legittimare l’applicazione del relativo onere in difetto della prova che tale onere sia stato effettivamente convenuto con il cliente nell’apposita sede contrattuale (cfr. art. 117, comma 4° TUB).