Nel caso in cui l’ “atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca” preveda l’esercizio di un’opzione di modifica del regime del tasso di interessi accordata al mutuatario entro termine di “30 giorni prima della scadenza del tasso in quel momento in vigore”, stabilito convenzionalmente a favore del mutuante, questo deve ritenersi costantemente rinunciabile dallo stesso mutuante. Rinuncia ad avvalersi del termine che, una volta ritenuta, fa conseguire come valida ed efficace l’accettazione dell’opzione del mutuatario pur quando sia stata esercitata oltre il termine anteriormente fissato. Appare quindi immeritevole di protezione il mutuatario che, palesemente contravvenendo al divieto dell’agire contra factum proprium, eserciti un’opzione in data stimata ancora ragionevolmente utile dal mutuante e, soltanto dopo la conosciuta accettazione del mutuante, si venga a dolere dell’applicazione del regime che ne sia derivato e per il quale abbia egli stesso assunto l’iniziativa facoltativa; e ciò sull’ argomento dell’inefficacia del proprio atto di esercizio della facoltà siccome intervenuto a termine scaduto.