Anche a fronte della previsione contrattuale confermativa del diritto del creditore di rifiutare il pagamento parziale e secondo cui “in mancanza della necessaria disponibilità a qualsiasi causa dovuta, il pagamento degli interessi di preammortamento e/o delle rate di ammortamento, verrà considerato come non avvenuto ad ogni effetto di legge e di contratto”, il creditore, il quale non ha esercitato il diritto di ricusare il pagamento sebbene non offerto dal debitore nell’interezza del capitale dovuto, non può coevamente pretendere il computo degli accessori, fino al dì di estinzione del debito (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto ingiustificata, stante l’accettazione da parte della banca dei pagamenti parziali da parte del cliente, l’applicazione di interessi moratori sull’intero importo della seconda rata di restituzione del “finanziamento” per i corrispondenti giorni di ritardo).